13/03/2009 - D.lgs 231: reati tentati
REATI TENTATI NELL’AREA “231”.
Imprese responsabili anche in caso di "semplice" tentativo di reato. Ma, quanto alla misura cautelare del sequestro preventivo, non si può ritenere che nel perimetro di applicazione del decreto 231/2001 rientrino anche i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica. La Corte di cassazione, con la sentenza 7718 della quinta sezione penale, depositata lo scorso 20 febbraio, ha affrontato la vicenda che vede coinvolta la Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor, proprietaria della casa di cura milanese «Ville Turro». Il responsabile e il direttore sanitario del centro di medicina del sonno della casa di cura sono stati indagati in concorso tra loro per i reati di truffa e di falso e, nello stesso tempo, la Fondazione, nella sua qualità di ente responsabile sulla base del decreto 231/01, è stata oggetto del sequestro preventivo di quasi tre milioni di euro di crediti vantati nei confronti della Asl. Le somme sono state considerate dal Pm e dal Gip di Milano beni costituenti diretta e immediata conseguenza dell'azione criminale che, per l'accusa, era stata messa in atto dai due sanitari. I beni cioè rappresenterebbero il profitto del reato, nei confronti del quale è obbligatoria la confisca sulla base della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.
Chiamata a giudicare del ricorso avanzato dalla Fondazione (nel quale si sosteneva, tra l'altro, un duplice ordine di violazioni nel provvedimento del Gip: non sarebbe riscontrabile l'elemento oggettivo dei reati presupposto e dell'illecito amministrativo e, inoltre, le somme sequestrate non sarebbero confiscabili), la Cassazione ha accolto le ragioni della difesa per quanto riguarda la natura delle somme che erano state messe sotto chiave dall'autorità giudiziaria.
Prima, però, affrontando una delle argomentazioni della difesa, ha sottolineato come è vero che il decreto legislativo 231/01 collega la responsabilità amministrativa di un ente a ipotesi di reato qualificati come consumati a danno dello Stato), ma lo stesso provvedimento poi si preoccupa di considerare comunque possibile l'applicazione di misure cautelari, sia pure in forma ridotta, anche nel caso di «tentativo» di commissione di un delitto.
Superata, poi, l'obiezione sull'impossibilità di considerare soggetti apicali i due sanitari (per la Cassazione è evidente comunque una negligenza dell'ente), la Corte si sofferma sulla natura delle somme sequestrate. E contesta la tesi del tribunale di Milano, mettendo in evidenza che per «profitto», stando alla disciplina del decreto 231/01 si deve intendere il vantaggio economico direttamente ed effettivamente conseguito con l'illecito. In questo senso «l'imputazione a profitto di semplici crediti, anche se liquidi ed esigibili, non può essere condivisa poichè, in effetti, trattasi di utilità non ancora percepite ma solo attese: basti considerare che non solo si verte in ipotesi di somme che, se riscosse, dovrebbero essere restituite al soggetto danneggiato, ma di somme non ancora sottratte a quest'ultimo». La raccomandazione allora che arriva dalla Cassazione, è quella di puntare sul Codice di procedura penale che ammette il sequestro preventivo anche dei beni «pertinenti al reato».
Fonte: Il sole 24 Ore
|